tassa sui contratti di borsa si applica solo alle compravendite, non alle permute


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

 

L'art. 1, c. 3, R.D. 30.12.1923, n. 3278, attrae nella sfera impositiva solo i contratti a titolo oneroso.

Secondo la r.m. 20.06.1994, n. V.10.633, tali devono intendersi solo i contratti di compravendita.

La Risoluzione esclude in tal modo dal novero degli atti assoggettabili al tributo anche atti tipicamente a titolo oneroso diversi dalla compravendita in senso stretto, ad es. le permute, confermando quanto già sostenuto con r.m. 21.12.1985, n. 292237, secondo cui ai sensi dell'art. 1 del  R.D. n.3278/23 nella denominazione di contratto di borsa soggetto al tributo si intendono comprese solo le compravendite aventi per oggetto i titoli mobiliari.

Conforme, circ. ABI 24.05.1999, n.12, Serie Tributaria.